L’accesso universale all’acqua in Italia

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di Alice Cauduro

L’accesso al quantitativo minimo vitale di acqua è stato stimato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in cinquanta litri giornalieri a persona. Una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (2010) ha sancito il diritto umano all’acqua.

La Costituzione italiana non riconosce, né garantisce espressamente, il diritto all’acqua, ma diverse disposizioni consentono di ricostruirlo come diritto fondamentale ad accedere ad una risorsa necessaria alla sopravvivenza, nel rispetto del principio solidaristico e del principio di eguaglianza sostanziale, nonché della tutela della salute individuale e collettiva (artt. 2, 3, 32 della Costituzione italiana).  

La garanzia dell’accesso universale all’acqua si realizza attraverso il servizio idrico integrato, con la fornitura del quantitativo minimo vitale, quale nucleo essenziale del diritto fondamentale all’acqua.  

I Sindaci di diversi Comuni sono intervenuti esercitando il potere di ordinanza contingibile e urgente per intimare al gestore del servizio la fornitura del quantitativo minimo vitale alle utenze domestiche in disagiate condizioni economiche e sociali. 

Ma i giudici amministrativi hanno affermato che il Comune non può impedire al “gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa” poiché l’amministrazione è soggetto “estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente”, a prescindere dalla causa della morosità, perciò anche qualora sia dipesa da condizioni di disagio sociale (Tar Lazio, 2 novembre 2015, n. 711; Tar Campania, 13 maggio 2015, n. 1000; Tar Sicilia, 1 febbraio 2013, n. 290; Tar Sardegna, 12 giugno 2015, n. 855). 

Eppure l’amministrazione pubblica locale, anche in quanto titolare del servizio pubblico, sarebbe legittimata a far valere la garanzia della fornitura del quantitativo minimo vitale, quale nucleo essenziale del diritto fondamentale all’acqua; invece l’amministrazione pubblica è stata considerata estranea al rapporto gestore-utente, inteso come rapporto di carattere patrimoniale. 

Solo recentemente il legislatore italiano ha disciplinato la garanzia della fornitura del quantitativo minimo vitale di acqua. 

Il Collegato ambientale (2015) contiene disposizioni per garantire l’accesso universale all’acqua, la tariffa sociale del servizio idrico integrato e le disposizioni in materia di morosità.  

Non può essere applicata la disalimentazione del servizio “agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico integrato, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso [c.d.r.] garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per abitante al giorno”.   

La legge rinvia poi ad un successivo regolamento governativo e alla regolazione dell’Autorità amministrativa indipendente competente (ARERA) e stabilisce che l’Autorità, “al fine di garantire l’accesso universale all’acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato, in condizioni economico-sociali disagiate, l’accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali”.    

Sempre all’ARERA è assegnato il compito di definire “con riferimento al quantitativo minimo vitale […], un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale”; di disciplinare “le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati” e “le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus acqua”.

L’utente deve presentare la richiesta del bonus al proprio Comune di residenza che dovrà comunicare l’ammissione o la non ammissione al bonus sociale idrico e che dovrà poi provvedere ad avvisare dell’ammissione il gestore, il quale, effettuate le verifiche di propria competenza, eroga il bonus direttamente in fattura.

La garanzia dell’effettiva accessibilità al quantitativo minimo vitale di acqua viene perciò subordinata alla sussistenza di disagiate condizioni economico-sociali dell’utente, comprovabili attraverso la presentazione dell’ISEE al Comune, in un procedimento amministrativo che vede poi coinvolto anche il gestore del servizio e che richiede diversi mesi, sicché il gestore può di fatto interrompere la fornitura del quantitativo minimo vitale in caso di morosità a coloro che si trovano in condizioni – non comprovate – di disagio economico sociale.

La gestione pubblica garantirebbe, invece, che l’erogazione del quantitativo minimo vitale non sia interrotta sul presupposto del carattere patrimoniale del rapporto gestore-utente.

Emergono così tutte le contraddizioni e i limiti dell’attuale modello di regolazione e gestione del servizio idrico integrato.

Oggi in Italia l’accesso universale all’acqua (che corrisponde al quantitativo minimo vitale di acqua giornaliero a persona) è subordinato al riconoscimento dell’incapacità economica che lo stesso utente deve comprovare.

Ma se il quantitativo minimo vitale è il nucleo essenziale del diritto fondamentale all’accesso all’acqua, allora non è ammissibile alcun condizionamento alle disagiate condizioni economiche e sociali dell’utente.

L’attuale sistema priva di effettività la garanzia del diritto fondamentale all’acceso universale all’acqua che dovrebbe essere garantito ad ogni persona in quanto tale e senza condizionamenti, attraverso la fiscalità generale.

La garanzia dell’accesso universale all’acqua può essere davvero effettiva solo con una gestione pubblica estranea alle logiche di mercato, che necessita di programmazione, di un intervento pubblico significativo.

Circa ventisette milioni di cittadini italiani, attraverso la volontà espressa col referendum del 2011, hanno già inteso affermare che l’acqua non può considerarsi come una merce.

Per almeno due ragioni non si comprende perché si debba oggi discutere dei costi della ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e del finanziamento del quantitativo del minimo vitale.

In primo luogo perché l’attuale Autorità di regolazione è finanziata interamente e unicamente dagli stessi gestori regolati, in percentuale del ricavato della tariffa, della quale la stessa Autorità definisce il modello nazionale di calcolo.

In secondo luogo perché è evidente che tutti i diritti hanno un costo, sia quelli di libertà che quelli sociali.

Ogni volta che viene negato l’accesso al quantitativo minimo vitale di acqua non viene violato “solo” un diritto fondamentale: assieme alla negazione del diritto alla sopravvivenza è violato il diritto alla dignità della persona e alla possibilità di accedere a tutti gli altri diritti.

Ogni volta che viene negato l’accesso al quantitativo minimo vitale di acqua non vengono violati “solo” i diritti della persona: viene violata la dignità di una intera collettività.

Tutti i diritti hanno un costo, ma la garanzia dell’accesso universale all’acqua non ha prezzo…almeno per la sopravvivenza di questa nostra democrazia. 

 Articolo tratto dal Granello di Sabbia n. 39 di Marzo – Aprile 2019. “Si scrive acqua, si legge democrazia

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