SCHEDA 8: L’imposta di scopo

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Cos’è l’imposta di scopo

L’imposta di scopo è un tributo comunale avente la finalità di finanziare determinate spese e servizi.

E’ stata istituita con la Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), il cui art. 1, commi 145-151, la disciplina.

145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.

146. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:

a) l’opera pubblica da realizzare;

b) l’ammontare della spesa da finanziare;

c) l’aliquota di imposta;

d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che gia’ godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;

e) le modalita’ di versamento degli importi dovuti.

147. L’imposta e’ dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e’ determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

148. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

149. L’imposta puo’ essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;

f) opere di restauro;

g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;

h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita’ culturali, allestimenti museali e biblioteche;

i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.

150. Il gettito complessivo dell’imposta non puo’ essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.

151. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuatidai contribuenti entro i due anni successivi.”.

Con il Dlgs 23/2011, art.6, sono state apportate alcune modifiche all’originaria formulazione, ed in particolare:

a) l’individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell’articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;

 

b) l’aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell’imposta stabilita dall’articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;

 

c) la possibilita’ che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa per l’opera pubblica da realizzare.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di restituzione previsto dall’articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell’opera entro due anni dalla data prevista

dal progetto esecutivo.

Perchè è un’opportunità

L’imposta è dunque determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imu. Ciò comporta l’esenzione dall’imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

L’imposta di scopo ha due importanti potenzialità: se applicata consente un passo verso il riequilibrio fiscale, in un contesto come quello attuale in cui il federalismo fiscale si è sinora risolto in uno spostamento del carico fiscale dalle fasce più ricche a quelle più deboli della popolazione, mentre aumenta la concentrazione della ricchezza; per la sua natura di imposta legata ad opere pubbliche locali consente l’avvio di processi partecipativi territoriali per la definizione delle stesse.

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