Proposta di legge nazionale d’iniziativa popolare per la socializzazione di Cassa depositi e Prestiti

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Principi per la tutela del risparmio e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti, al fine di realizzare un modello pubblico e sociale di sostegno finanziario all’economia ed alla società.

 

PRINCIPI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E PER LA SOCIALIZZAZIONE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI, AL FINE DI REALIZZARE UN MODELLO PUBBLICO E SOCIALE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALL’ECONOMIA E ALLA SOCIETÀ

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Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge si pone la finalità di dare piena attuazione all’art. 47 della Costituzione, che incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e ne promuove la destinazione a fini di interesse generale.

2. La presente legge detta i principi attraverso i quali Cassa Depositi e Prestiti deve essere trasformata al fine di realizzare un modello pubblico e sociale di utilizzo del risparmio come sostegno finanziario all’economia e alla società.

Articolo 2 (Obiettivi generali di Cassa Depositi e Prestiti)

1. Cassa Depositi e Prestiti ha l’obiettivo della tutela del risparmio ad essa affidato dai cittadini attraverso la sottoscrizione di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, distribuiti attraverso Poste Italiane SpA.

2. Cassa Depositi e Prestiti, premessa la priorità di cui al comma 1 del presente articolo, utilizza il gettito derivante dalla raccolta del risparmio postale per finalità di utilità sociale, così come indicate dal comma 3, art. 4 della presente legge.

Articolo 3 (Tutela del risparmio postale)

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze determina con proprio decreto : a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 1, art. 4 della presente legge ammissibili a finanziamento.

Articolo 4 (Finalità dell’utilizzo della raccolta del risparmio postale)

1. Cassa Depositi e Prestiti finanzia sotto qualsiasi forma lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste Italiane SpA.

2. Ai sensi dell’art.10 del D. M. Economia del 6 ottobre 2004, i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti rivolti a Stato, regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico costituiscono “servizio di interesse economico generale”.

3. L’utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo persegue, in consonanza con quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, la prioritaria finalità di sostegno all’economia sociale territoriale, attraverso : a) il sostegno agli investimenti finalizzati alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici;
b) il sostegno agli investimenti finalizzati alla tutela idrogeologica del territorio, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all’espansione dei servizi offerti ai cittadini;
c) il sostegno agli investimenti finalizzati a garantire il diritto all’abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati;
d) il sostegno all’uso sociale del patrimonio inutilizzato e/o confiscato alle mafie;
e) il sostegno all’occupazione e alla riconversione ecologica dell’economia.

Articolo 5 (Riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici)

1. Per riappropriazione sociale, di cui alla lett. a, comma 3, art. 4 della presente legge, si intendono tutti i processi di fuoriuscita dalle SpA e di reinternalizzazione della gestione, attraverso enti di diritto pubblico, dei beni comuni e dei servizi pubblici locali.

2. In via prioritaria, Cassa Depositi e Prestiti interviene a sostegno di tutti i processi di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, così come stabilito dall’esito del referendum del 13 giungo 2011 (DPR n. 116 del 18 luglio 2011).

Articolo 6 (Sostegno all’occupazione e alla riconversione ecologica della produzione)

1. Al fine di realizzare quanto previsto dalla lett. e), comma 3, art. 4 della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti interviene a sostegno dei processi di sviluppo distrettuale promossi dagli enti di cui al comma 1, art. 4, e finalizzati a:
a) favorire l’occupazione e la riconversione ecologica della produzione agricola e industriale in direzione dell’economia a km zero;
b) sostenere le aziende sottoposte a processi di ristrutturazione o di crisi aziendale, anche mediante l’acquisizione di quote societarie, per favorirne processi di riconversione produttiva che garantiscano l’occupazione dei lavoratori; in questa direzione, particolare priorità va data alle esperienze di autogestione realizzate dai lavoratori in contrasto ai processi di delocalizzazione produttiva;
c) a sostenere i processi di riconversione energetica degli edifici e degli impianti, finalizzati al risparmio energetico e all’obiettivo della massima diffusione dell’ autoproduzione diffusa di energia pulita e rinnovabile.
d) a sostenere i processi di riconversione della mobilità urbana ed extra-urbana in direzione dell’espansione del trasporto pubblico urbano e pendolare e di una mobilità pulita e sostenibile.

Articolo 7 ( Mutui a tasso agevolato)

1. Per tutti gli interventi di cui agli artt. 4,5 e 6 della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti, fatta salva la finalità di di cui al comma 1, art. 2 della presente legge, opera attraverso finanziamenti a tasso agevolato, tenendo conto di quanto previsto dall’art.13 della presente legge.

2. Cassa Depositi e Prestiti può inoltre finanziare a tasso agevolato investimenti promossi dai soggetti di cui al comma 1, art. 4 della presente legge e non ricompresi fra quelli previsti agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, a condizione che la richiesta relativa agli stessi sia effettuata tenendo conto di quanto previsto al successivo art.13.

Articolo 8 (Ristrutturazione dei mutui pregressi)

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1, art. 4 della presente legge hanno diritto a richiedere a Cassa Depositi e Prestiti la ristrutturazione di tutti i mutui attivi alla data 31/12/2013, relativi al finanziamento di opere che abbiano le caratteristiche di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge.

Articolo 9 ( Trasformazione in ente di diritto pubblico)

1. Al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti viene trasformata in ente di diritto pubblico.

2. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, socio di maggioranza di Cassa Depositi e Prestiti SpA, procede all’acquisto delle quote di capitale sociale attualmente detenute dai soci di minoranza.

3. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti cede :
a) le quote societarie detenute in fondi di investimento;
b) le quote societarie di aziende acquisite attraverso il Fondo Strategico Italiano.

4. Al fine di mantenere il controllo pubblico delle reti strategiche e favorirne processi di ripubblicizzazione, Cassa Depositi e Prestiti mantiene le partecipazioni societarie trasferite alla stessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è delegato ad emanare norme di indirizzo per una revisione dello statuto, delle linee di attività e delle prassi operative di Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto previsto dalla presente legge.

6. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti viene trasformata in ente di diritto pubblico.

Articolo 10 (Gestione centrale di Cassa Depositi e Prestiti)

1, La gestione di Cassa Depositi e Prestiti si avvale di una struttura centrale, affidata ad un Consiglio di Amministrazione e ad un Consiglio di Sorveglianza.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da : tre membri nominati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; quattro membri nominati dal Parlamento; tre membri nominati dalla Conferenza Stato- Regioni; tre membri nominati dall’Anci.

3. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da : tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali; tre membri nominati dalle associazioni nazionali di scopo; cinque membri scelti tra il corpo elettorale con pubblico avviso.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza durano in carica cinque anni e svolgono la propria attività senza retribuzione, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento dei propri incarichi.

5. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza può essere nominato per un massimo di due mandati consecutivi. Nei criteri per le nomine valgono le leggi vigenti in materia di parità di genere.

Articolo 11 (Gestione regionale di Cassa Depositi e Prestiti)

1. Allo scopo di decentrare i processi decisionali relativi alla destinazione del gettito del risparmio postale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è delegato ad emanare un decreto con le linee guida per l’istituzione in ogni regione dell’Agenzia Regionale Cdp,

2. Nell’istituzione dell’Agenzia Regionale Cdp, le regioni dovranno prevedere forme di partecipazione alla gestione della stessa da parte delle istituzioni locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di scopo e dei cittadini..

3. A partire dall’istituzione dell’Agenzia Regionale Cdp, almeno il 51% del gettito derivante dalla raccolta del risparmio postale deve essere investito nelle regioni di residenza dei cittadini risparmiatori. La quota rimanente del gettito derivante dalla raccolta del risparmio postale dev’essere redistribuito tra le diverse regioni al fine di eliminare ogni sperequazione tra cittadini residenti in regioni differenti.

4. Ai membri dell’Agenzia Regionale Cdp si applica quanto previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza, di cui ai commi 4 e 5, art. 11 della presente legge.

Articolo 12 (Trasparenza delle attività di Cassa Depositi e Prestiti)

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti adotta un modello organizzativo caratterizzato da elevati livelli di trasparenza e di gestione partecipativa.

2. Cassa Depositi e Prestiti relaziona semestralmente alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, alla Conferenza Stato-Regioni e all’Anci sull’attuazione degli indirizzi strategici e sui risultati raggiunti, nonché sulle modalità di coinvolgimento poste in essere nei confronti dei soggetti portatori di interessi diffusi (enti locali, organizzazioni sindacali, comitati/associazioni di scopo).

Articolo 13 (Forme di partecipazione dei cittadini)

1. La scelta degli investimenti per i quali i soggetti di cui al comma 1 dell’art.4 della presente legge chiedono il finanziamento a tasso agevolato deve essere effettuata attraverso un percorso partecipativo promosso dall’ente interessato secondo forme e modalità stabilite nello statuto dello stesso.

2. La verifica della realizzazione del processo partecipativo alle scelte di cui al comma 1 del presente articolo, è affidata alla corrispondente Agenzia Regionale Cdp ed è condizione necessaria per l’accesso al finanziamento a tasso agevolato da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 14 (Forme di partecipazione dei risparmiatori)

1. I cittadini che affidano i propri risparmi alla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi ordinari postali, distribuiti attraverso Poste Italiane SpA, sono coinvolti direttamente nei processi decisionali sulla destinazione del gettito della raccolta del risparmio postale.

2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti, in collaborazione con Poste Italiane SpA, istituisce contratti di scopo come parte integrante della sottoscrizione di libretti di risparmio e di buoni fruttiferi da parte dei cittadini. I contratti di scopo devono prevedere esplicitamente il diritto di scelta da parte dei cittadini sulle diverse opzioni di destinazione del risparmio.

3. L’agenzia regionale Cdp convoca annualmente una assemblea regionale dei risparmiatori detentori di libretti di risparmio postale e/o di buoni fruttiferi postali al fine di promuovere il diretto coinvolgimento degli stessi e di verificare l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 15 (Copertura finanziaria)

La copertura finanziaria necessaria per quanto previsto al comma 2, art. 9 della presente legge è assicurata dalla contestuale riduzione pari alla cifra prevista del bilancio della Difesa.

Articolo 16 (Abrogazione)

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

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