In house che fare?

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Spa e Srl con affidamenti in house – Tutte in linea o sanzioni

di Luigi dr. avv. Meconi (Segretario del Comune di Force)

E’ di oggi la notizia che la Provincia avrebbe finalmente firmato la concessione, senza gara tra i diversi richiedenti, per lo sfruttamento di una sorgente in quel di Arquata alla CIIP Spa la quale, per lo sfruttamento, o l’imbottigliamento, si metterebbe in società con altra società.

Si è scritto e riscritto che la CIIP Spa è giuridicamente ben altro dal precedente Consorzio Idrico. Da qui la più che dubbia regolarità della concessione provinciale senza gara.

Qui preme però richiamare la Provincia e i Comuni dell’ATO 5 Marche, da cui di fatto emana la CIIP Spa, alle nuove disposizioni di cui all’articolo 13 del d.l. n. 223 del 4 luglio 2006, norma in vigore dallo stesso giorno.

Se ne sollecita la lettura perché al suo comma 4 è riportato che “i contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli”.

E che cosa dicono questi commi 1 e 2. Dicono più cose. Ad esempio che queste “società, a capitale interamente pubblico o misto … non possono partecipare ad altre società o enti”.

Sappiamo invece che la CIIP Spa già oggi partecipa ad altre società. Per queste partecipazioni si ha un anno di tempo per “cessare” le “attività non consentite”.

In poche parole, questo articolo dice alle non poche Spa o Srl (esempio l’Asite Srl del Comune di Fermo che realizza, notoriamente, dividendi, smaltendo i rifiuti dei Comuni del comprensorio) interamente pubbliche o pubblico-private fin qui costituite dai Comuni con chiari intenti di mercato che, semplicemente, non possono più fare mercato : “debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara…”. O, in altre parole, si applicano loro le stesse, identiche, si direbbe, disposizioni che valevano, e valgono, per gli storici Enti strumentali dei Comuni : Municiplaizzate, Aziende Speciali e Consorzi.

Anche a queste società si da un anno di tempo per “cessare” le “attività non consentite”.

Lo stesso decreto contiene, in tema, un’altra norma. Non meno utile. E’ l’articolo immediatamente successivo, il n. 14. Per esso l’Autorità garante per la concorrenza “può, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari”. Fino a “sanzioni amministrative pecuniarie”.

Tanto tuonò che piovve. E’ un vecchio saggio. Che molti amministratori comunali, partiti, dirigenti e gli stessi sindacati, in questi ultimi anni, hanno fatto finta di non conoscere.

6 luglio 2006 – Force – Luigi dr. avv. Meconi (Segretario del Comune di Force)

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