Vademecum sul referendum costituzionale – PARTE 1

Condividi:

Loading

di Nino Lisi

ANALISI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE COSTITUZIONALI PROPOSTE

In questa nota provo a porre in evidenza in cosa consistono le modifiche principali che la legge di riforma propone di apportare alla Costituzione , quelle cioè che, modificando l’architettura istituzionale, costituiscono il cuore della riforma sulla quale ci dovremo pronunziare il 4 dicembre. 
Raggruppatele per temi, presenterò i dati di fatto, nel modo più asettico possibile. Alcuni limitati chiarimenti li ho posti in corsivo e preceduti da un asterisco. 
Successivamente, tra qualche giorno proverò a valutarne il senso e gli effetti. Nella valutazione non potranno non entrare in gioco le mie premesse di valore che espliciterò preventivamente.

I DATI DI FATTO

Procederò seguendo l’ordine con il quale la legge di riforma presenta le modifiche.

IL PARLAMENTO

Per quel che riguarda la Camera dei Deputati gli aspetti salienti della riforma che la riguardano sono che:

articolo 55

  • solo essa è sede della rappresentanza della nazione < Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione>, attualmente lo sono anche i senatori,
  • solo essa è <titolare del rapporto di fiducia con il Governo>, attualmente lo è anche il Senato,
  • <esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo>, attualmente non vi è differenza tra (*) le funzioni delle due Camere,

(*) La riforma ha appunto lo scopo di abolire il bicameralismo paritario e quindi è ovvio che le funzioni delle due Camere vengano differenziate.

art. 60

  • la Camera dei deputati è eletta per cinque anni,

art. 64

  • ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
  • i regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari, 
  • il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni,

art. 67

  • i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato,

art. 69

  • i membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge,

art. 88

  • la Camera dei Deputati può essere sciolta dal Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente,

art. 94

  • il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati,
  • la fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Per quel che riguarda il nuovo Senato la riforma prevede che:

quanto alle funzioni:

art. 55

  • < Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali>,
  • ed esercita le funzioni seguenti, qui elencate distinguendo quelle attinenti a tale sua specificità (rappresentanza delle istituzioni territoriali) dalle altre.

Le prime sono descritte così:

1. esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica,

2. concorre all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea,

3. partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea,

4. verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori,

5. concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione.

Le seconde sono descritte così:

6. concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge,

7. concorre a verificare (*) l’attuazione delle leggi dello Stato,

8. valuta (*) le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni,

9. concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione (la ripetizione è dovuta al fatto che la potestà legislativa assegnata al Senato riguarda più campi),

(*) La portata delle funzioni di verifica e di valutazione sarà apprezzabile solo quando apposite leggi ne concretizzassero l’esercizio.

art. 64

  • ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
  • i regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari,

art. 67

  • i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato,

quanto alla composizione che:

art. 57

  • sarà di 100 membri, di cui 95 (*) espressi dai Consigli Regionali e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e 5 che “possono” essere nominati dal Presidente della Repubblica,
  • i suoi membri sono eletti dai Consigli Regionali e quelli delle Province di Trento e Bolzano in proporzione alla loro popolazione; che nessuna Regione può avere meno di due senatori,

(*) I 95 rappresentanti dei territori, secondo l’interpretazione di Repubblica del 9 Ottobre 2015, saranno costituiti da 74 Consiglieri Regionali e 21 Sindaci.

art. 59

  • chi è stato Presidente della Repubblica è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia,

art. 63

  • il regolamento (*) stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

(*) Il Regolamento dovendo essere redatto ed approvato dal Senato non potrà intervenire che dopo che le prime elezioni saranno avvenute. Le “limitazioni” varranno dunque solo per le elezioni successive?

quanto alla durata che:

art. 57

  • la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni
    territoriali dai quali sono stati eletti,

art. 59

  • i Presidenti (*) emeriti della Repubblica sono senatori a vita,
  • i senatori (*) nominati dal Presidenti della Repubblica durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

(*) Dal momento che i membri del Senato eletti dai Consigli Regionali hanno la rappresentanza delle Istituzioni Territoriali e che solo i deputati “rappresentano la Nazione” si pone il problema di cosa rappresentino i Presidenti emeriti che non essendo più in carica è quanto meno dubbio che continuino a rappresentare <l’unità nazionale> e cosa rappresentino i senatori di nomina presidenziale.

quanto alle materie nelle quali esercita la funzione legistlativa che:

art. 70

  • <la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di …> Per una migliore comprensione conviene distinguere in tre categorie le materie di competenza a seconda che siano certamente attinenti alla rappresentanza dei territori, o la cui attinenza sembra dubbia, o che non sono attinenti alla funzione di rappresentanza territoriale.

I campi in cui l’esercizio collettivo della funzione legislativa riguarda materie sicuramente attinenti alla rappresentanza territoriale sono riportati nell’elenco posto in allegato.

I casi di materie di dubbia attinenza, sono quelli :

  • della “legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”.
  • delle “leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.
  • Il dubbio nasce dalla considerazione che, come abbiamo appena visto, tra le funzioni assegnate al Senato vi è quella di partecipare “alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea”. Tale “partecipazione alle decisioni dirette alla formazione” etc. viene trasformata in potestà legislativa e non relativamente all’impatto sui territori, ma senza alcuna limitazione.

I casi in cui la funzione legislativa congiunta riguarda materie che non hanno attinenza con la funzione di rappresentanza dei territori sono quelli:

  • delle leggi di revisione della Costituzione,
  • delle altre leggi costituzionali,
  • dei referendum popolari,
  • delle altre forme di consultazione,
    nonché quelli previsti dai comma 3 e successivi
  • “Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata”, 
  • L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma 4(1), è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri. Componenti,
  • I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma(2) approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione,
  • Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati,

e queste altre previste da altri articoli:

art. 71

  • Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica,

art. 70

  • I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

* Si deduce che le funzioni assegnate al Senato esorbitano ampiamente da quelle della rappresentanza dei territori, tant’è che il legislatore ha previsto la possibilità che insorgano questioni di competenza tra le due Camere affidando ai due Presidenti il compito di dirimerle. Nel caso di mancata intesa tra i due?

L’INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL CORPO ELETTORALE

art. 71

  • Le firme necessarie per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare passa da cinquantamila a centocinquantamila elettori,
  • la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari,
  • la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali,

art. 75

  • per i referendum popolari il quorum per la loro validità passa dalla maggioranza degli aventi diritto alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati se la proposta è stata da ottocentomila elettori invece che da cinquecentomila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

art. 83

  • <Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri>,
  • La proposta di riforma porta il quorum per l’elezione dopo il terzo scrutinio dal 50% +1 dei componenti dell’assemblea alla < maggioranza dei (*)tre quinti dell’assembla> e dal settimo scrutinio alla < maggioranza dei  tre quinti (*) dei votanti> .

* Dando per scontato che il “dei” debba attribuirsi ad una sbadataggine linguistica e non alla volontà del legislatore per la palese illogicità del risultato di una interpretazione letterale (il quorum sarebbe abbassato al 30%+1), l’aumento del quorum dal 50%+1 al 60+1 mira verosimilmente a fronteggiare l’evenienza che in una o in ambedue le Camere possa esserci una maggioranza dominante.

LE REGIONI

art. 117c. 2

  • Il campo della legislazione concorrente è stato abolito, allargando quello della competenza esclusiva dello Stato e riducendo quello delle Regioni.

art. 117 c.4

  • < Su proposta del Governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale >(3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

art. 135

  • <La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica>.

ALLEGATO
Casi in cui l’esercizio collettivo della funzione legislativa, cioè di un bicameralismo limitato, riguarda materie sicuramente attinenti alla rappresentanza territoriale

  • le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane,
  • le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni
  • la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore
  • la legge che regola le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato
  • la legge che disciplina l’ordinamento della Capitale della Repubblica,
  • leggi che riguardano forme e condizioni particolari di auronomia
  • la legge che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza delle Province di Trento e Bolzano nella partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione Europea
  • la legge che disciplina le modalità con le quali la Regione può concludere accordi con altri Stati
    la legge con cui lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni , Città Metropolitane e Regioni.
  • nel caso in cui il Governo possa sostituirsi al a organi delle Regioni delle Città Metropolitane, dei Comuni
  • la legge con cui si disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti delle Giunte Regionali
  • la legge con cui si autorizza il passaggio di Comuni da una Regione ad un’altra
    le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche.

Note:
(1) <Su proposta del Governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale> (art. 70)

(2) Bilancio e rendiconto

(3) In questi casi la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri. componenti

Articolo tratto dal Granello di Sabbia n. 26 di Novembre-Dicembre 2016 Voglio cambiare davvero, quindi voto NO!

Se sei arrivato fin qui, vuol dire che ti interessa ciò che Attac Italia propone. La nostra associazione è totalmente autofinanziata e si basa sulle energie volontarie delle attiviste e degli attivisti. Puoi sostenerci aderendo online e cliccando qui . Un tuo click ci permetterà di continuare la nostra attività. Grazie"