Revisione costituzionale dell’ordinamento giudiziario: democrazia smantellata un pezzo alla volta

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Demolizione della cattedrale di St. Lambertus per consentire l’espansione di una miniera di carbone. Immerath, Erkelenz, Northrhine-Westphalia, Germany. (Wikimedia Commons)

di Maria Francesca De Tullio (Attac Italia)

La revisione costituzionale dell’ordinamento giudiziario italiano, su cui siamo chiamatɜ a votare con il referendum del 22 e 23 marzo 2026, si presenta formalmente come una razionalizzazione dell’assetto delle magistrature, volta a distinguere i percorsi professionali e a modificare la composizione degli organi di autogoverno.

Per di più, l’effetto dichiarato è un maggiore garantismo nel procedimento penale, che si realizzerebbe in quanto – una volta realizzata l’ipotetica separazione delle carriere – si escluderebbe il rischio che la persona giudice, qualora abbia rivestito in precedenza il ruolo di pubblico ministero, abbia un pregiudizio in favore dell’accusa.

In realtà, se inserita nel più ampio contesto delle recenti novità legislative e degli ulteriori cantieri di revisione costituzionale, questa riforma rivela la sua natura più profonda: un attacco frontale all’indipendenza della magistratura e al suo ruolo di presidio contro gli abusi del potere esecutivo.

Infatti, la proposta di separazione delle carriere è concepita in questa revisione come un grimaldello per rompere l’unità del potere giudiziario, indebolire il governo autonomo della magistratura e compromettere in particolare l’indipendenza del pubblico ministero rispetto all’esecutivo. Si arriva così a minare un principio di base del costituzionalismo, cioè la separazione dei poteri, ossia l’idea per cui ‘il potere limita il potere’, attraverso l’equilibrio tra legislativo, esecutivo e giudiziario.

In particolare, la riforma vuole impedire alla magistratura di funzionare come barriera alla maggioranza politica e in particolare all’esecutivo. Si va dunque verso una ‘dittatura della maggioranza’, dove quest’ultima vuole disfarsi dei limiti costituzionali, posti a tutela delle minoranze e delle libertà fondamentali.

Il progetto di riforma tocca alcuni nodi fondamentali dell’ordinamento giudiziario.

Il primo pilastro è la modifica dell’articolo 102 della Costituzione, in cui si introduce esplicitamente il principio della separazione delle carriere: al testo vigente viene aggiunta la precisazione che le norme sull’ordinamento giudiziario disciplinano «altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti», costituzionalizzando la distinzione tra chi giudica e chi svolge le funzioni di pubblico ministero.

Tale distinzione è la giustificazione cardine della riforma, che a un’analisi più approfondita si rivela la copertura di un più ampio disegno di stravolgimento del potere giudiziario. Infatti, la separazione – pur ammettendo che essa sia utile allo scopo dichiarato – è un risultato che può dirsi già ottenuto nell’attuale ordinamento, considerato che il passaggio di carriera, da quella requirente a quella giudicante, è tanto difficoltoso da scoraggiare un gran numero di magistratɜ.

Di conseguenza, la costituzionalizzazione della separazione appare un rimedio esasperato a un male che ha una consistenza effettiva trascurabile. Eppure, come si vedrà, in nome di tale obiettivo si sacrificano garanzie cruciali come il Consiglio superiore della magistratura (Csm), previsto in Costituzione per impedire che il governo potesse interferire con le carriere deɜ magistratɜ, come strumento di pressione su questɜ ultimɜ.

Arriviamo così al secondo pilastro della riforma: la modifica degli articoli 104 e 105 della Costituzione, che riguardano il Csm.

Quest’ultimo è stato concepito dalla Costituente come organo presieduto dal presidente della Repubblica e composto in prevalenza da magistratɜ – ma con una componente eletta dal Parlamento – che ha il potere di decidere sulla carriera deɜ magistratɜ stessɜ, quindi sulle loro assunzioni, attribuzione di funzioni, trasferimenti, promozioni, o sanzioni disciplinari.

Tutti questi ambiti decisionali sono sottratti al potere esecutivo, che altrimenti potrebbe utilizzarli per assoggettare a sé la magistratura. Proprio qui interviene la riforma, indebolendo tale assetto di garanzia. L’attuale Consiglio superiore della magistratura sarebbe sdoppiato in due organi distinti: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Tale divisione nega il principio costituzionale dell’unità della giurisdizione, che considera giudici e pubblicɜ ministerɜ parte di un unico ordine.

La rottura di questa unità prelude a un tentativo di condurre la magistratura requirente sotto la sfera di influenza del potere esecutivo. Questo esito ovviamente non è dichiarato nella riforma, ma è la conseguenza prevedibile della divisione: si vuole che la magistratura requirente si allontani daɜ giudici perché essa diventi, piuttosto, alleata del governo e delle forze dell’ordine, sposandone le priorità di politica criminale.

Cambierebbe anche la composizione dei Csm: lɜ componentɜ non saranno più elettɜ, ma in larga parte estrattɜ a sorte. Secondo la nuova formulazione, lɜ componenti ‘laicɜ’, corrispondenti a un terzo, saranno estrattɜ a sorte da un elenco compilato dal Parlamento, di professorɜ ordinarɜ in materie giuridiche e avvocatɜ con almeno quindici anni di esercizio. I restanti due terzi, per ciascun Consiglio, saranno estratti a sorte rispettivamente tra lɜ magistratɜ giudicanti e requirenti.

Come è noto, il fine dichiarato del sorteggio è porre fine al fenomeno delle ‘correnti’ all’interno della magistratura, ma la misura non realizza lo scopo e, al contempo, crea delle distorsioni sistemiche. Infatti, il potere di eleggere lɜ proprɜ componenti all’interno del Consiglio superiore della magistratura è un’espressione dell’autodeterminazione della magistratura. Sostituire l’elezione con un sorteggio significa ridurre tale autodeterminazione, considerando lɜ magistratɜ come incapaci di esercitare tale diritto.

Ben diversamente, la politica sarà considerata maggiormente idonea a scegliere per sé stessa, e dunque potrà formulare una propria rosa di nomi entro cui avverrà il sorteggio. Rosa, peraltro, con una lunghezza imprecisata, che potrebbe essere anche molto ridotta, aumentando così il peso decisionale del Parlamento rispetto al sorteggio. Tutto ciò avverrebbe in nome di un obiettivo – il ridimensionamento delle ‘correnti’ – che la riforma non raggiunge: anche dopo la riforma, nulla impedirebbe che le persone sorteggiate siano compententɜ dell’una o dell’altra ‘corrente’. Semplicemente, i rapporti di forza tra le ‘correnti’ medesime sarebbero determinati dal caso piuttosto che da un’elezione.

Infine, la riforma modifica l’articolo 105 della Costituzione, che attualmente attribuisce al Csm tutte le funzioni relative alla carriera e alla disciplina deɜ magistratɜ.

Con la nuova norma, la giurisdizione disciplinare verrebbe sottratta ai Csm e affidata a un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare. Questa Corte sarà presieduta non più dal presidente della Repubblica – quale figura istituzionale di garanzia – bensì da una persona componente scelta dalla politica.

Inoltre, si riduce – rispetto al Consiglio superiore della magistratura – la maggioranza deɜ membrɜ togatɜ rispetto a quellɜ laicɜ e viene eliminata una garanzia fondamentale che l’ordinamento predispone per tutte le decisioni giurisdizionali, vale a dire l’impugnabilità in Cassazione. Infatti, la riforma prevede che «contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte».

Tutte queste previsioni denunciano una volontà chiara, per quanto non dichiarata, cioè quella di accrescere le pressioni sull’indipendenza della magistratura, smantellando anche questo argine costituzionale all’operato del governo, così come i Decreti sicurezza stanno smantellando le libertà – in particolare quelle legate alla manifestazione del dissenso – e la riforma sul premierato intende compromettere la democraticità del voto.

Difendere l’indipendenza della magistratura non significa credere che siamo oggi nel migliore dei mondi possibili, ma è un modo per impedire le distorsioni sistemiche di una maggioranza che vuole piegare l’intero assetto istituzionale al proprio potere.

Articolo tratto dal Granello di Sabbia n. 56 di Febbraio– Marzo 2026: “Democrazia a rischio estinzione

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