Dalla riforma del Titolo V della Costituzione all’Autonomia differenziata

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Vignetta di Fabio Magnasciutti contro l’Autonomia differenziata (fonte: Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per l’Unità della Repubblica e l’Uguaglianza dei diritti)

di Marina Boscaino  (presidente del Comitato contro ogni Autonomia differenziata)

Negli oltre sette anni che, con compagni e compagne, ho dedicato alla lotta contro l’Autonomia differenziata (prima come Tavolo scuola, poi creando i Comitati per il ritiro di ogni Autonomia differenziata, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti e il Tavolo Noad), non mi ha tanto impressionato il fatto che l’Autonomia differenziata sia stata in passato un’istanza perseguita da governi sia di centro-destra sia di centro-sinistra. Mi ha impressionato la difficoltà che abbiamo avuto nel far comprendere a chi stava lottando – ad esempio per il diritto all’abitare, l’ambiente, l’istruzione, il lavoro, la sanità, come per tantissimi altri obiettivi – che l’Autonomia differenziata li riguardasse direttamente.

E non solo perché – dal 28 febbraio 2018, con le pre-intese siglate dal governo Gentiloni con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna – il dettato dell’articolo 116 comma 3 della Carta costituzionale, riformato nel 2001, da intenzione ha cominciato a tradursi in realtà. Con quella firma, infatti, è iniziato il percorso di trasferimento della potestà legislativa esclusiva alle Regioni di ben 23 materie (tra cui, oltre quelle citate, i rapporti con l’Ue, il commercio con l’estero, tutte le infrastrutture, i beni culturali, la previdenza integrativa, l’alimentazione, tanto per citarne alcune).

E non solo – ancora – perché determinare i diritti sociali e civili sulla base del certificato di residenza è una lesione drammatica al principio di uguaglianza.

Non solo, infine, perché sotto quel trasferimento – eversivo in sé – si concretizzava una altrettanto eversiva e subdola riforma istituzionale, facendo carta straccia della Repubblica «una e indivisibile» e determinando di fatto 20 repubblichette a marce differenti quanto a gestione e garanzia di quegli stessi diritti.

Ma perché l’Autonomia differenziata rappresenta un attacco alle lotte stesse, dal momento che la segmentazione dei referenti (i ministeri, ad esempio, sarebbero interlocutori solo delle Regioni che della singola materia non avessero fatto richiesta) e la non esclusività dei Contratti collettivi nazionali, affiancati da Contratti regionali, non faranno che ridurre la capacità di conflitto.

Incoraggiante – sia detto tra parentesi – da questo punto di vista, l’iniziativa bolognese del 24 e 25 gennaio 2026 al Centro sociale Teatro Polivalente Occupato (TPO) di Bologna, e la convocazione di una data di convergenza sociale per il 28 marzo 2026.

Storia e cronistoria di responsabilità, collusioni, ravvedimenti ci sono arcinote: abbiamo studiato.

Il nostro nome parla chiaro: contro ‘ogni’ autonomia differenziata significa non solo non indulgere ad alcuna forma di compromesso, ma anche accettare la collaborazione in iniziative comuni solo con le forze chiaramente orientate in quella direzione.

Così è stato per il referendum che chiedeva l’abrogazione la legge Calderoli (86/24), al quale abbiamo partecipato senza risparmio di energie, contribuendo – sulla spinta di Cgil e Uil e con la adesione di Movimenti, Associazioni, ma anche di partiti del centro sinistra, soggetti che hanno confermato la bontà della nostra lotta, raggiungendoci sulle nostre posizioni – al conseguimento di un milione e 300mila firme in poco più di due mesi, in una delle più calde estati di sempre.

Referendum non celebrato perché la Consulta costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario, a fronte del cambiamento intervenuto sul testo della norma dopo la sua sentenza 192/24, che ha fortemente depotenziato la legge. Ma non l’ha cancellata: chi sta dormendo sonni tranquilli, credendo che l’Autonomia differenziata sia un problema archiviato, si svegli. Non è così, tutt’altro.

Il 18 e il 19 novembre 2025 il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e i presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria hanno siglato quattro pre-intese per l’applicazione dell’Autonomia differenziata relativamente a Protezione civile, professioni (albi professionali, esami, compensi), previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria.

Queste pre-intese violano da diversi punti di vista la sentenza 192/24 della Corte costituzionale, sollecitata dal ricorso di alcune Regioni contro la Legge 86/24 e contenente rilievi e indicazioni di non conformità con la Costituzione, vincolanti per il legislatore.

Innanzitutto, le quattro pre-intese sono praticamente identiche. Ciò fa venir meno il principio sancito dalla Corte costituzionale, secondo il quale ogni accordo che preveda l’incremento di competenze da parte di una Regione debba essere riconducibile a una specificità territoriale comprovata. Si tratta di un principio fondamentale: nega di poter procedere famelicamente e in blocco, e soprattutto chiarisce che l’Autonomia differenziata non può devolvere alle Regioni qualche funzione per il semplice desiderio di un presidente (pardon, ‘governatore’); bensì, deve trovare una motivazione specifica che giustifichi tale devoluzione e dimostrare che l’esercizio della funzione da parte della Regione sia più vantaggioso per cittadine e cittadini.

Il secondo elemento di criticità è dato dal passaggio alle Regioni di intere materie, possibilità esclusa categoricamente dalla Corte. Ebbene, il ministro Calderoli e i presidenti delle Regioni coinvolte tentano in modo palese di aggirare questo ostacolo, ‘spacchettando’ le materie in singole funzioni che poi, sommate, ricostituiscono il totale.

Il terzo elemento in contrasto con la sentenza concerne la distinzione tra Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e non-Lep.

La Corte costituzionale ha indicato chiaramente come, qualora gli accordi riguardino aspetti che contengono risvolti sociali o civili, sia necessario in ogni caso definire preventivamente i Lep. Ciò viene disatteso apertamente, quantomeno per la Protezione civile e la previdenza complementare integrativa. Ancora: per quanto riguarda la sanità siamo, invece, di fronte semplicemente a un inganno. I Livelli essenziali di assistenza (Lea) stabiliscono attualmente finanziamenti che non soddisfano nemmeno i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie. La Corte costituzionale ha chiarito che – per quanto riguarda i Lep – non si tratterebbe di livelli ‘minimi’, ma di livelli in grado di soddisfare le esigenze fondamentali dei destinatari della prestazione.

Infine, la Corte ha indicato chiaramente come qualunque percorso mirato ad attuare l’Autonomia differenziata debba seguire un determinato iter parlamentare affermando: «Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale […]. La sede parlamentare consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini. Il Parlamento deve, inoltre, tutelare le esigenze unitarie tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione».

In virtù di queste precise considerazioni, la Corte ha chiesto che venisse ridefinito l’intero iter procedurale delle intese; cosa che il Governo non ha fatto e che, invece, dovrebbero fare i gruppi parlamentari, assumendo l’iniziativa per riportare il Parlamento e  ‘il dibattito della sfera pubblica’ al centro del processo decisionale sull’Autonomia differenziata.

Il ministro Calderoli ha poi presentato (11 agosto 2025) un Disegno di legge delega – attualmente in discussione al Senato, Atto Senato n. 1623 – per la determinazione dei Lep, propedeutico alla stipula definitiva di intese tra Governo e singole Regioni.

Su tale norma sono stata audita presso la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) come portavoce dei Comitati. In quella sede ho ribadito che l’articolo 3 della Costituzione non prevede livelli essenziali, ma ‘uniformi’ delle prestazioni, su tutto il territorio nazionale; l’incongruità di una determinazione (che non significa garanzia), peraltro a costo zero, come ribadito più volte nel testo di legge; la necessità che, facendo leva sui circa 8.000 Comuni italiani, si avvii un débat public sui Lep.

Le Istituzioni pubbliche potrebbero fornire supporto logistico, tecnico, informativo affinché tutti possano decidere su ciò che li tocca: i servizi che garantiscono la fruizione dei diritti civili e sociali. Non si tratta di opzioni velleitarie e aleatorie, ma di pratiche concrete in alcuni Paesi, come la Francia. Tutto ciò – e non le elaborazioni dei tecnici degli Istituti di ricerca economica – potrebbe costituire la base per la definizione dei Lep da parte degli Organi legislativi.

Ancora una volta indissolubile si rivela il nesso tra i diritti fondamentali e la democrazia, la costruzione della cittadinanza e degli spazi pubblici  in contrapposizione alle decisioni tecnocratiche e alla verticalizzazione del potere.

La lotta paga.

La Regione Emilia-Romagna, grazie alla generosa spinta del Comitato emiliano-romagnolo e alla disponibilità del presidente Michele De Pascale, succeduto a Stefano Bonaccini, è tornata indietro sulle pre-intese del 2018, impegnandosi a non chiedere l’autonomia differenziata.

Il prossimo passaggio, oltre al monitoraggio continuo delle mosse del Governo, mai adeguatamente segnalate dalla stampa mainstream, sarà quello di invocare il ricorso alla Corte costituzionale da parte delle Regioni, se mai venissero approvati i Lep nel Disegno di legge delega AS n. 1623, per scongiurare gli effetti discriminatori che essi provocherebbero.

Articolo tratto dal Granello di Sabbia n. 56 di Febbraio– Marzo 2026: “Democrazia a rischio estinzione

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