di Redazione Attac Italia
Dopo la sonora bocciatura della riforma costituzionale Renzi-Boschi, dalla Corte Costituzionale arriva la stroncatura (o per lo meno il ridimensionamento) di un’altra riforma recente: quel “pareggio di bilancio obbligatorio” inserito nell’articolo 81 della Costituzione dal governo Monti nel 2012.
La sentenza della Corte costituzionale del 19/12/16 n. 275 ha sostanzialmente riconosciuto come prioritaria la garanzia dei diritti fondamentali essenziali rispetto al pareggio di bilancio.
Sulla controversia tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara per il servizio di trasporto scolastico dei disabili, la Corte ha riconosciuto che le garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere condizionato da motivi di bilancio.
La Corte ha quindi dichiarato illegittima la legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), successivamente modificata, limitatamente all’inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
Qui di seguito uno dei passaggi più significativi, in cui di fatto si ribalta il dogma delle politiche di austerità in merito al primato dei vincoli di bilancio:
11.− Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.
La sentenza della Corte Costituzionale, in buona sostanza, dice che l’articolo 81 è un “corpo estraneo” nella nostra Costituzione e non può in nessun caso essere usato come pretesto per ridurre il livello dei servizi erogati dagli enti pubblici.
Una decisione importante, che mette un punto fermo di contrasto alle politiche di austerity e a tutti i tentativi di limitare i diritti fondamentali delle persone nel nome degli interessi di mercato.